Visto per Studio
Consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, in base all’art. 39, D. Lgs. 286/98 e succ. mod., T.U. Immigrazione e all’art. 46, Regolamento di attuazione al testo Unico sull’immigrazione, Dpr. 394/99 e succ. mod., Reg. Att., allo straniero che intenda seguire:
- Corsi universitari, presso università italiane, università vaticane, università straniere presenti in territorio nazionale o università private, in favore delle quali sia stato espresso esplicito nulla osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (Decreto del Ministero Affari Esteri 11 maggio 2011, punto 15);
- Corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (studenti maggiorenni);
- Corsi di studio presso istituti e scuole nazionali che rientrino nell’ambito di programmi di scambi e iniziative culturali (studenti minorenni, ma comunque maggiori di anni 14), con la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (oppure del Ministero per i Beni e le Attività Culturali);
- Stranieri chiamati a partecipare ad attività previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo Italiano, nell’ambito delle Leggi 47/1987, 180/1992, 212/1992 e 84/2001;
- Attività culturali e di ricerca avanzata, esclusi i casi previsti dall’art. 27-ter T.U. Immigrazione;
- Tirocini formativi, in base alle disposizioni dell’art. 39-bis T.U. Immigrazione e art. 40, co.9, lett. A, e comma 10 del Reg. Att. (vedi sezione 8 ingresso per lavoro in casi particolari);
- Corsi di formazione professionale, in base all’art. 39-bis T.U. Immigrazione e 44-bis, comma 5 del Reg. Att., finalizzati al riconoscimento di una qualifica, o comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, nell0ambito delle quote determinate con Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;
- Corsi superiori di studio, diversi dai casi precedenti, ma coerenti con la precedente formazione della quali si dimostri l’avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza (Decreto del Ministero Affari Esteri 11 maggio 2011, punto 15, per studenti maggiorenni).
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
- Documentate garanzie circa il corso di studio, di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l’attività culturale o di ricerca da svolgere;
- Adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento ai sensi della direttiva del ministro dell’interno 1 marzo 2000;
- Polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, salvo accordi o convenzioni con i Paesi d’origine;
- Disponibilità di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell’U.E., o straniero regolarmente residente in Italia;
- Età maggiore di anni 14.
Non è invece richiesto il visto d’ingresso per studio agli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato da uno degli Stati membri dell’Unione Europea, che abbiano iniziato un percorso di studi in tale Paese e intendano proseguirlo o integrarlo per un periodo superiore a tre mesi in Italia, purché abbiano i requisiti generali richiesti per il soggiorno in Italia.
Lo studente, in questo caso, deve dimostrare di fare parte di un programma di scambio comunitario o bilaterale con il proprio Paese d’origine, o di essere stato autorizzato a soggiornare in uno stato dell’Unione Europea per almeno due anni. L’Università del Paese membro che lo studente ha frequentato provvederà poi a certificare la complementarietà dei corsi di studio seguiti con quelli che lo studente intende svolgere in Italia (D.Lgs. 10 Agosto 2007 n. 154, attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi Terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato).
Per quanto concerne le attività di studio che comportino l’esercizio di attività sanitaria è richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l’attività di studio dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatiche-consolari (punto 15 dell’allegato al Decreto Interministeriale 11 maggio 2011, definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento).
Il visto per studio può essere inoltre rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che abbia conseguito il diploma di laurea presso un’università italiana, per sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio professionale. (art. 47 Reg. Att).