Visto per Cure Mediche
Autorizza l’ingresso, al fine di un soggiorno di breve o di lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o provate accreditate. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dall’art. 36, comma 1 e 2, d.lgs. 286/98 e succ. mod. Testo Unico sull’Immigrazione e all’art. 44, comma 1 e 2, d.p.r. n. 334/99 e succ. mod., Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull’Immigrazione, secondo i quali il richiedente deve presentare alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana la seguente documentazione:
- Dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;
- Attestazione dell’avvenuto deposito a favore della struttura sanitaria prescelta di una somma a titolo di deposito cauzionale che dovrà corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;
- Documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l’assistito e per l’eventuale accompagnatore;
- Certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata, o da struttura sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata da traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia del richiedente del visto.