Visto per Trasporti
Consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per svolgere attività professionale connessa con il trasporto di merci o persone, sia per via terrestre che per via aerea, diversi da quelli di linea il cui status è regolato dalla convenzione di Chicago del 1944. I requisiti e le condizioni previsti per l’ottenimento del visto sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione professionale del richiedente e inerente l’attività da svolgere. In ogni caso, il cittadino deve anche dimostrare:
- Adeguati mezzi finanziari di sostentamento (direttiva ministro dell’interno 1 marzo 2000);
- Disponibilità di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell’U.E., o straniero regolarmente residente in Italia;
- Assicurazione sanitaria, adeguata e valida, individuale o di gruppo, che copra le spese che dovessero eventualmente rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, le cure mediche urgenti e/o il ricovero ospedaliero d’urgenza. La copertura minima ammonta ad € 30.000.
Il cittadino straniero autotrasportatore titolare del visto per trasporto non è autorizzato a condurre veicoli immatricolati in Italia o in uno dei paesi dell’Unione Europea.